Art. 90
[1]Se l'imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell'articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 2091 del codice.
[2]La procedura e' regolata dagli articoli 85, terzo comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva