Art. 94
[1]((L'amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e puo' essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina.
[2]L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove e' la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito e' comunicato immediatamente alla societa'.))
[3]Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammes se contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.
[4]Si applicano le disposizioni degli articoli 263, secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva