Art. 94

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[1]L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza i doveri del proprio ufficio e puo' essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.

[2]L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove e' la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito e comunicato immediatamente all'imprenditore.

[3]Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammes se contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.

[4]Si applicano le disposizioni degli articoli 263, secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art94 · fonte su Normattiva