Art. 95
Quando le leggi o le norme corporative non dispongono, l'appartenenza alla categoria d'impiegato o di operaio e' determinata dal R. decreto-legge 13 novembre 1924 n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva