Art. 99
Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice saranno emanate con decreto reale. Tale decreto stabilira' altresi' la data di attuazione del registro delle imprese, nonche' le condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva