Art. 57Disposizioni regolamentari e disposizioni per l'attuazione dell'ordinamento giudiziario militare

[1]Con altri decreti Reali, saranno emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione e per la esecuzione dei codici penali militari di pace e di guerra, nonche' le disposizioni per la graduale attuazione dell'ordinamento giudiziario militare.

[2]Fino a quando non sara', provveduto alla emanazione del regolamento giudiziario militare, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art57 · fonte su Normattiva