Art. 57 — Disposizioni regolamentari e disposizioni per l'attuazione dell'ordinamento giudiziario militare
[1]Con altri decreti Reali, saranno emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione e per la esecuzione dei codici penali militari di pace e di guerra, nonche' le disposizioni per la graduale attuazione dell'ordinamento giudiziario militare.
[2]Fino a quando non sara', provveduto alla emanazione del regolamento giudiziario militare, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva