Art. 10
Composizione del collegio giudicante
[1]Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a comporre il collegio giudicante due esperti scelti nel ruolo di cui all'articolo precedente, salvo che per motivi eccezionali debba fare la scelta fuori del ruolo tra gli iscritti nell'albo.
[2]Il cancelliere da' comunicazione del decreto ai designati e li invita a presentarsi davanti al presidente della magistratura del lavoro nel giorno e nel luogo da questo fissati.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva