Art. 10Composizione del collegio giudicante

[1]Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a comporre il collegio giudicante due esperti scelti nel ruolo di cui all'articolo precedente, salvo che per motivi eccezionali debba fare la scelta fuori del ruolo tra gli iscritti nell'albo.

[2]Il cancelliere da' comunicazione del decreto ai designati e li invita a presentarsi davanti al presidente della magistratura del lavoro nel giorno e nel luogo da questo fissati.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art10 · fonte su Normattiva