Art. 9Ruolo degli esperti

[1]Al principio di ogni anno il primo presidente della corte d'appello, sentito il presidente della sezione funzionante come magistratura del lavoro, forma, per ciascuna categoria di iscritti nell'albo, il ruolo degli esperti che debbono concorrere durante l'anno a comporre il collegio.

[2]Il primo presidente puo' revocare per gravi motivi l'iscrizione nel ruolo dell'esperto che ne faccia istanza.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art9 · fonte su Normattiva