Art. 107

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[1]Il giudice, con provvedimento steso in margine al processo verbale, liquida a norma di legge un'indennita' al testimone che ha reso la deposizione, quando esso non dichiara di rinunciarvi.

[2]Il provvedimento costituisce titolo esecutivo.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art107 · fonte su Normattiva