Art. 107
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[1]Il giudice, con provvedimento steso in margine al processo verbale, liquida a norma di legge un'indennita' al testimone che ha reso la deposizione, quando esso non dichiara di rinunciarvi.
[2]Il provvedimento costituisce titolo esecutivo.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva