Art. 11
Astensione e ricusazione degli esperti
[1]Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione puo' essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.
[2]Agli effetti dell'applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d'appello.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva