Art. 112
Istanza di decisione secondo equita'
L'istanza per il giudizio di equita', consentita alle parti dall'articolo 114 del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'articolo 189 del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva