Art. 113 — Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi
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[1]All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione delle cause.
[2]Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala d'udienza del tribunale.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva