Art. 114 — Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi
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[1]Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione.
[2]Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore al legale, il collegio per ciascuna causa e' formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva