Art. 12Indennita' dovute agli esperti

Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennita' di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennita' di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d'appello.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art12 · fonte su Normattiva