Art. 120Pubblicazione delle sentenze

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Le sentenze debbono essere depositate, a norma dell'articolo 133 del codice, non oltre il trentesimo giorno da quello della discussione della causa.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 18 luglio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art120 · fonte su Normattiva