Art. 133
Riserva di ricorso. Estinzione del processo
[1]La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'art. 129 primo e secondo comma.
[2]Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 129 terzo comma.
[3]((L'articolo 129, terzo comma, si applica altresi' se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice.))
Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 28 su Normattiva