Art. 120
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 18 luglio 1998. Leggi il testo vigente →
Le sentenze debbono essere depositate, a norma dell'articolo 133 del codice, non oltre il trentesimo giorno da quello della discussione della causa.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 18 luglio 1998 · versione 0 su Normattiva