Art. 123 — Avviso d'impugnazione alla cancelleria
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[1]L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
[2]Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva