Art. 123Avviso d'impugnazione alla cancelleria

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[1]L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

[2]Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art123 · fonte su Normattiva