Art. 125 — Riassunzione della causa
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[1]Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa e' fatta con comparsa, che deve contenere;
- 1)l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
- 2)il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
- 3)il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
- 4)l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del codice;
- 5)l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale e' fatta la riassunzione.
[2]La comparsa e' notificata alle altre parti a norma dell'articolo 170 del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva