Art. 125Riassunzione della causa

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[1]Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa e' fatta con comparsa, che deve contenere;

  • 1)l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
  • 2)il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
  • 3)il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
  • 4)l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del codice;
  • 5)l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale e' fatta la riassunzione.

[2]La comparsa e' notificata alle altre parti a norma dell'articolo 170 del codice.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art125 · fonte su Normattiva