Art. 36 c.g.c. — Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
[1]1. Salvo che la legge disponga altrimenti, ((la citazione, il ricorso e la comparsa)) indicano il giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; ((l'originale e' sottoscritto)) dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata.
[2]2. La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
[3]3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva