Art. 126 — Fascicolo della causa riassunta
Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa e' riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva