Art. 129Riserva d'appello. Estinzione del processo

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[1]La riserva d'appello contro le sentenze parziali prevista dall'articolo 340 del codice, quando non e' proposta col ricorso di cui all'articolo 284 del codice, e' fatta all'udienza con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.

[2]Se il processo si estingue in primo grado, le sentenze parziali di merito acquistano efficacia di sentenze definitive dal momento in cui si verifica la non impugnabilita' dell'ordinanza che pronuncia l'estinzione del processo.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art129 · fonte su Normattiva