Art. 133Riserva di ricorso. Estinzione del processo

[1]La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'art. 129 primo e secondo comma.

[2]Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 129 terzo comma.

[3]((L'articolo 129, terzo comma, si applica altresi' se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice.))

Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 28 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art133 · fonte su Normattiva