Art. 138

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Il primo presidente della corte suprema di cassazione, nei casi d'inammissibilita' e d'improcedibilita' del ricorso e negli altri casi previsti nell'articolo 375 del codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio e i quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta.

[2]Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi i restituisce gli atti alla cancelleria della corte.

[3]((Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375, quarto comma, del codice)).14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

Testo vigente dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art138 · fonte su Normattiva