Art. 139 — Istanza di rimessione alle sezioni unite
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[1]L'istanza prevista nell'articolo 376 del codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.
[2]Il ricorso e' depositato in cancelleria nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del codice ed e' inserito nel fascicolo d'ufficio.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva