Art. 147Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

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Le associazioni sindacali, che intendono intervenire nel processo a norma dell'articolo 443 del codice, debbono farlo con comparsa davanti ai giudici di merito e con controricorso davanti alla corte suprema di cassazione, osservate le norme relative all'intervento e alla proposizione dei controricorsi.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art147 · fonte su Normattiva