Art. 147 — Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
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Le associazioni sindacali, che intendono intervenire nel processo a norma dell'articolo 443 del codice, debbono farlo con comparsa davanti ai giudici di merito e con controricorso davanti alla corte suprema di cassazione, osservate le norme relative all'intervento e alla proposizione dei controricorsi.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva