Art. 148

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[1]Il conciliatore, nell'ordinanza con la quale rimette la causa al pretore, a norma dell'articolo 447 del codice, fissa il termine perentorio nel quale le parti debbono riassumere la causa.

[2]Ugualmente dispone il giudice d'appello che rimette le parti alla magistratura del lavoro, a norma dell'articolo 450 secondo comma del codice.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art148 · fonte su Normattiva