Art. 148
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[1]Il conciliatore, nell'ordinanza con la quale rimette la causa al pretore, a norma dell'articolo 447 del codice, fissa il termine perentorio nel quale le parti debbono riassumere la causa.
[2]Ugualmente dispone il giudice d'appello che rimette le parti alla magistratura del lavoro, a norma dell'articolo 450 secondo comma del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva