Art. 150 — Calcolo della svalutazione monetaria
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Nel caso previsto nell'articolo 448 secondo comma del codice, il giudice, subito dopo la discussione delle parti, delibera sulle loro domande a norma dell'articolo 276 del codice e legge nella stessa udienza il dispositivo della sentenza o dell'ordinanza.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva