Art. 159 — Istituti autorizzati all'incanto, e all'amministrazione dei beni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
[1]Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
[2]Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati puo' essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del codice; ad essi puo' essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorita' giudiziaria.
[3]Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva