Art. 159Istituti autorizzati all'incanto, e all'amministrazione dei beni

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[1]Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

[2]Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati puo' essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del codice; ad essi puo' essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorita' giudiziaria.

[3]Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art159 · fonte su Normattiva