Art. 161 — Giuramento dell'esperto e dello stimatore
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[1]L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
[2]L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 agosto 2015 · versione 0 su Normattiva