Art. 161Giuramento dell'esperto e dello stimatore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 21 agosto 2015. Leggi il testo vigente →

[1]L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

[2]L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 agosto 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art161 · fonte su Normattiva