Art. 165Partecipazione del creditore al pignoramento

[1]((All'atto della richiesta del pignoramento il creditore puo' dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.

[2]Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

[3]Il creditore, a sue spese, puo' partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi)).

Testo vigente dal 1 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art165 · fonte su Normattiva