Art. 177
Dichiarazione di responsabilita' dell'aggiudicatario
[1]L'aggiudicatario inadempiente e' condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale e' avvenuta la vendita.
[2]Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata e' stato attribuito il credito da esso portato.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva