Art. 179Graduazione e liquidazione

[1]Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione puo' limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all'articolo 596 del codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all'esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.

[2]Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni dall'approvazione della graduazione.

[3]Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 596 e seguenti del codice.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art179 · fonte su Normattiva