Art. 179-quater — Distribuzione degli incarichi
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[1]((Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.
[2]Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.
[3]Il registro e' pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti)).
Testo vigente dal 8 settembre 1998 al 18 ottobre 2022 · versione 20 su Normattiva