Art. 179-quaterDistribuzione degli incarichi

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[1]((Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.

[2]Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.

[3]Il registro e' pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti)).

Testo vigente dal 8 settembre 1998 al 18 ottobre 2022 · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art179quater · fonte su Normattiva