Art. 19Disciplina

[1]La vigilanza sui consulenti tecnici e' esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore del Re Imperatore o del presidente dell'associazione professionale, puo' promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

[2]Per il giudizio disciplinare e' competente il comitato indicato nell'articolo 14.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art19 · fonte su Normattiva