Art. 401Norma generale

[1]Le sentenze dei tribunali militari sono sottoposte a revisione nei casi e in conformita' del capo terzo, titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale, sostituito un giudice del tribunale supremo militare al consigliere delegato, e salve le modificazioni seguenti:

[2]1° la richiesta di promuovere il procedimento di revisione emana dal Ministro da cui dipende il militare condannato, ovvero, se il condannato non e' un militare, da quello da cui dipende il comando della forza armata, presso cui e' costituito il tribunale che pronuncio' la condanna; ed e' trasmessa al procuratore generale militare del Re Imperatore;

[3]2° l'istanza e' promossa davanti al tribunale supremo militare, il quale, se ammette la revisione, annulla la sentenza di condanna, ordinando, ove occorra, il rinvio a nuovo giudizio davanti ad altro tribunale militare.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art401 · fonte su Normattiva