Art. 291 — Attribuzioni del procuratore militare del Re Imperatore
[1]Il procuratore militare del Re Imperatore, sotto la dipendenza e la direzione del procuratore generale militare del Re Imperatore:
[2]1° vigila sull'osservanza delle leggi, sull'ordine delle competenze e sulla sollecita spedizione delle cause;
[3]2° fa eseguire i provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore;
[4]3° esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva