Art. 291Attribuzioni del procuratore militare del Re Imperatore

[1]Il procuratore militare del Re Imperatore, sotto la dipendenza e la direzione del procuratore generale militare del Re Imperatore:

[2]1° vigila sull'osservanza delle leggi, sull'ordine delle competenze e sulla sollecita spedizione delle cause;

[3]2° fa eseguire i provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore;

[4]3° esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art291 · fonte su Normattiva