Art. 198Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse

Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, e' avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli articoli 165 e 166 del codice e dall'articolo 38 in quanto necessari, integrare con comparsa le loro deduzioni e proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art198 · fonte su Normattiva