Art. 20 — Sanzioni disciplinari
Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
- 1)l'avvertimento;
- 2)la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
- 3)la cancellazione dall'albo.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva