Art. 206Impugnazione delle sentenze interlocutorie

[1]Le sentenze interlocutorie sono impugnabili a norma della legge precedente, ma il procedimento d'impugnazione e' regolato dal codice, salve le disposizioni delle presenti norme.

[2]Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato soltanto sulla competenza sono impugnabili solamente col regolamento di competenza nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del codice.

[3]Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato sulla competenza insieme col merito sono impugnabili a norma dell'articolo 43 del codice. La proposizione del regolamento di competenza indipendentemente dall'impugnazione sul merito deve avvenire entro il termine di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art206 · fonte su Normattiva