Art. 189

[1]L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche e' proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'articolo 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti articoli 151 e 155.

[2]Il termine e comparire e quello stesso indicato nell'articolo 156;

[3]Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

[4]La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva puo' essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato puo' tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l'appello, che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art189 · fonte su Normattiva