Art. 219 — Precetto immobiliare non trascritto
Il precetto immobiliare non trascritto prima dell'entrata in vigore del codice ha soltanto l'efficacia di cui all'articolo 480 del codice. L'espropriazione forzata immobiliare deve seguire secondo le norme del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva