Art. 12 mediazione — Efficacia esecutiva ed esecuzione
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalita' di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al ((presente comma)) deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. ((L'avvocato certifica la conformita' all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.)) 9 10 ((Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo e' stato raggiunto, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.)) ((Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, in conformita' al comma 1-bis.)) Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 9 10
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
9con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che le modifiche di cui ai commi 1, 1-bis e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
Testo vigente dal 25 gennaio 2025, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva