Art. 23Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

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[1]Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo.

[2]Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

[3]Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente e' iscritto.

[4]Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 4 luglio 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art23 · fonte su Normattiva