Art. 24
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[1]La liquidazione del compenso al consulente tecnico e' fatta con decreto dal giudice che lo ha nominato. Il decreto costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale e' posto il pagamento.
[2]Il compenso e' commisurato alle difficolta' delle indagini e alla durata di esse, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze e dell'entita' della materia controversa, e osservate le tariffe esistenti approvate dalla legge.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 30 luglio 1980 · versione 0 su Normattiva