Art. 3 — Intervento davanti al collegio
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[1]Il pubblico ministero puo' spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza.
[2]Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo d'udienza.
[3]Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, puo' rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione dell'istruzione.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva