Art. 37
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[1]I registri di cancelleria debbono essere tenuti ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti ne' contenere alterazioni o abrasioni.
[2]Le cancellazioni si fanno con annotazione alla fine di ogni iscrizione.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 2 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva