Art. 37

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[1]I registri di cancelleria debbono essere tenuti ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti ne' contenere alterazioni o abrasioni.

[2]Le cancellazioni si fanno con annotazione alla fine di ogni iscrizione.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 2 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art37 · fonte su Normattiva