Art. 40
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In ogni fascicolo d'ufficio il cancelliere deve inserire un foglio diviso in due parti, in una delle quali sono da lui annotati i depositi di carta bollata e l'uso dei singoli fogli e nell'altra i depositi per spese di cancelleria e le erogazioni fatte.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva