Art. 42
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[1]Quando e' necessario, il cancelliere puo' eseguire, mediante assegni di pagamento a lui intestati, prelievi dal conto corrente per le spese e i rimborsi, purche' le somme che preleva, unite a quelle esistenti presso di lui, non eccedano il quarto della somma complessiva dei depositi eseguiti dalle parti a norma dell'articolo 38, detratte le erogazioni fatte.
[2]I rimborsi dei residui delle somme depositate sono fatti direttamente dal cancelliere a chi ha eseguito il deposito nei cinque giorni successivi al provvedimento che chiude il procedimento, anche mediante assegno postale.
[3]Tutti gli assegni postali debbono essere firmati dal capo della cancelleria e dal capo dell'ufficio giudiziario.
[4]Il cancelliere deve tenere costantemente aggiornato un elenco dei depositi totalmente o parzialmente in vita.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva