Art. 42

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[1]Quando e' necessario, il cancelliere puo' eseguire, mediante assegni di pagamento a lui intestati, prelievi dal conto corrente per le spese e i rimborsi, purche' le somme che preleva, unite a quelle esistenti presso di lui, non eccedano il quarto della somma complessiva dei depositi eseguiti dalle parti a norma dell'articolo 38, detratte le erogazioni fatte.

[2]I rimborsi dei residui delle somme depositate sono fatti direttamente dal cancelliere a chi ha eseguito il deposito nei cinque giorni successivi al provvedimento che chiude il procedimento, anche mediante assegno postale.

[3]Tutti gli assegni postali debbono essere firmati dal capo della cancelleria e dal capo dell'ufficio giudiziario.

[4]Il cancelliere deve tenere costantemente aggiornato un elenco dei depositi totalmente o parzialmente in vita.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art42 · fonte su Normattiva